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Ove si fosse qualificata la confisca delle somme di denaro costituenti il profitto del reato tributario - rimaste nella disponibilità dell’ente - come confisca di valore, la conseguenza sarebbe stata quella di escludere la possibilità di aggredire il patrimonio dell’ente, non essendo previsti i reati tributari fra quelli idonei a fondare la responsabilità della persona giuridica ed avendo la confisca di valore la natura di “pena”; a conclusioni diverse si poteva giungere qualificando invece la confisca del denaro come confisca diretta, come, cioè, misura di sicurezza, e l’ente come soggetto non estraneo al reato.
Anche nel caso in cui la confisca fosse stata qualificata come diretta, residuava inoltre il tema del se ed in che limiti, in caso di risparmi di spesa assoluti, l’ablazione del denaro dai conti correnti bancari dell’ente richiedesse la prova di un nesso di derivazione dal reato.
Se si fosse ritenuta necessaria la prova del nesso di derivazione la conseguenza sarebbe stata quella di qualificare comunque la confisca come di valore in tutti i casi in la prova in questione non fosse stata raggiunta.
Le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di disporre la confisca per equivalente nei confronti dell’ente, salvo il caso in cui quest’ultimo costituisca un mero schermo della persona fisica, affermando, tuttavia, il principio secondo cui laddove il profitto del reato consista in somme di denaro o in altri beni fungibili il sequestro preventivo e la confisca assumerebbero sempre la natura di confisca diretta e, di conseguenze, sarebbe senz'altro adottabile anche nei confronti di una società in relazione agli illeciti tributari commessi dalla persona fisica che l'amministra e la dirige, non potendo ritenersi l’ente che si avvantaggia dal reato commesso nel suo interesse una persona estranea all’illecito.
Affermato, in particolare, che laddove il profitto del reato sia rappresentato da una somma di denaro la confisca è sempre diretta, le Sezioni unite hanno poi precisato che in caso di confisca di somme di denaro corrispondenti al profitto dell'illecito fiscale, la natura
fungibile del bene – denaro, non richiede la <<verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare>>.
Il corollario che ne consegue è che il profitto del reato tributario commesso dal legale rappresentante dell’ente, rappresentato dal risparmio di spesa in senso assoluto e costituito dal mancato pagamento della imposta, è individuabile in una somma di denaro, confiscabile sempre in via diretta anche nei riguardi dell’ente, soggetto terzo non estraneo al reato, senza che sia necessaria la prova del nesso di derivazione della “res” dal reato.
10.1.6. (segue): reati tributari e confisca senza condanna.
Nella consapevolezza della complessità del tema e della impossibilità di trattarlo compiutamente in questa relazione, è doveroso segnalare tuttavia che le Sezioni unite della Corte di Cassazione, anche sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 marzo 2015, n. 49, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
1) il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, ai sensi degli artt. 240, comma 2, n. 1 e 322 ter cod. pen. la confisca diretta del prezzo o del profitto a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga nei successivi gradi di giudizio inalterato nel merito.
2) il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle
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