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Decreto 8 aprile 2004 n. 127 del Ministro della giustizia
(Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2004 n. 115 - S. O. n. 95)
REGOLAMENTO RECANTE APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
IN DATA 20 SETTEMBRE 2002, CHE STABILISCE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI
ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA'
SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, PENALE,
AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E STRAGIUDIZIALE.
Il Ministro della Giustizia
Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente "Tariffe
forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il
mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382";
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n.
170, recante "Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti
di procuratore";
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante
"Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti
agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile";
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente
"Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale
forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione
degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai
procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e
stragiudiziali";
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre
2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e
delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in
materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono
state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per
le seguenti ragioni:
in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto
un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i
minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella
della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della
tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto
al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale
compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in
eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento
finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;
in ordine alla voce denominata "spese generali", disciplinata dagli
articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è
previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli
oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre
il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese
condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di
riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte
dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL
38/1-12 del 7 aprile 2004);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale
e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II,
III, allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.