:: SERVIZI
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Titolo VI
Qualità dei servizi
Art. 31
(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza
ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o in
ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni
seguenti:
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono
stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in
contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso,
per via elettronica;
b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro
pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di
immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale
registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i
dati dell'autorita' competente o dello sportello unico;
d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita
IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini
professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la
qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata
acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal
prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla
giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla
legge;
i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore
per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal
contesto;
m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilita'
professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore
o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al
destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di
contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le
informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del
servizio o di stipula del contratto;
c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un
indirizzo comunicato dal prestatore;
d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al
destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le
seguenti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un
determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e'
possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo
per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo
sufficientemente dettagliato;
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento
alle regole professionali in vigore nello Stato membro di
stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c) informazioni sulle loro attivita' multidisciplinari e sulle
associazioni che sono direttamente collegate al servizio in
questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di
interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento
informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata
dei loro servizi;
d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e'
assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere
consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni
linguistiche disponibili;
e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di condotta o e'
membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo
professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale
di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il
prestatore specifica in che modo e' possibile reperire informazioni
dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a
meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.