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Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Titolo VI
Qualità dei servizi

Art. 31
(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;
b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorita' competente o dello sportello unico;
d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal contesto;
m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilita' professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e' possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c) informazioni sulle loro attivita' multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e' assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di condotta o e' membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.