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Composizione delle controversie tra iscritti o con clienti

A norma dell'art. 29 comma 1 lettera o) L. 247/2012 il Consiglio dell'Ordine interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula esecutiva.
A norma dell'art. 4 del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine la richiesta deve essere formulata per iscritto, e, non appena la riceve, lo stesso Consiglio delega l'attività di composizione a un consigliere che assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.