:: SERVIZI
Composizione delle controversie tra iscritti o con clienti
A norma dell'art. 29 comma 1 lettera o) L. 247/2012 il Consiglio dell'Ordine
interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle
contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in
dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle;
degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso
la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di
titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula esecutiva.
A norma dell'art. 4 del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine la richiesta deve essere formulata per iscritto, e, non appena la riceve, lo stesso Consiglio delega l'attività di composizione
a un consigliere che assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercita i poteri e
le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.