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Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006
(rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006)
(Omissis)
Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a
quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare
agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di
comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo
e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto
sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione
deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso,
nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali,
in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa
professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".highest quality replica rolex on dhgate
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3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia
della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal
comma 1 sono in ogni caso nulle.
(Omissis)
Art. 21
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia
non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali,
tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si
provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di
contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le
spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia,
e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Per i
ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di
Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per le istanze cautelari in primo e
secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e' di euro
250.
6-ter. Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis
e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.".
5. All'articolo 16 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In caso di
omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di
cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o,
in solido, i difensori costituiti.".
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono
inserite le seguenti "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali".
(Omissis)
Art. 24
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del
compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica
inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti
in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui
al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
(Omissis)