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:: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Questa sottosezione del sito è in linea col decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. L'Ordine, ente di natura associativa, dispone esclusivamente di finanziamenti privati, costituiti dalle quote degli iscritti, e ne dispone conformemente alla sua natura, che contempla rapporti riservati agli stessi iscritti e comporta l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, comprensivo dei relativi esborsi, da parte dell'assemblea. Per la sentenza n. 11392/2015 del T.A.R. Lazio affinchè "l'applicazione" della normativa anticorruzione "avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente" e "si deve ritenere che le stesse finalità della normativa (...) comportino che determinate disposizioni delle medesima non siano inderogabili". Per il parere 29/1/2014 del Prof. Piero Alberto Capotosti tale disciplina non è applicabile per la natura degli Ordini, enti pubblici associativi: a tali conclusioni conducono la giurisprudenza della Corte di Cassazione (di cui alla sentenza 21226/2011 che ha sottratto gli Ordini al controllo della Corte dei conti perchè beneficiano di finanziamenti privati), e quella della Corte U.e. (di cui alla decisione nella causa C-526/11 secondo cui gli Ordini non sono soggetti alle regole sugli appalti pubblici, perchè non beneficiano di finanziamenti maggioritari dell'autorità pubblica, nè soddisfano il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità stessa), e il d. lgs. 165/2001 sul pubblico impiego (non applicabile per il D.l. 101/2013 agli Ordini su cui grava solo l'onere di adeguarsi ai suoi principi). Per il parere 16/11/2017 del Prof. Franco Gallo, condiviso dal C.O.A. con delibera 31/1/2018, la disciplina del d.lgs. 50/2016 non si applica agli Ordini che non hanno "risorse pubbliche" attinte dal bilancio statale e concorrenti a formare la spesa pubblica nè, quanto a quelli minori (come quello di Imperia, il più piccolo del distretto), hanno le dimensioni organizzative presupposte dal codice che, se applicabile, ne comprimerebbe autonomia e funzionamento in modo ingiustificato. Da ultimo si cita il parere 25/6/2020 del C.N.F., per cui non esiste l'obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA, limitato alle sole p.a. soggette al C.A.D., tra cui non sono gli Ordini.

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