:: SERVIZI - P.S.T. GIUSTIZIA, P.D.P. E P.C.T.
Cenni sul processo civile telematico
In forza del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito il legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"),
a decorrere dal 30 giugno 2014 (ovvero dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti pendenti alla data del 30/6/2014), nei procedimenti civili
innanzi al tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite ha luogo
solo con modalità telematiche.
Nei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione devono depositarsi solo con modalità telematiche tutti gli atti delle parti successivi
alla prima costituzione, e, così, a titolo di esempio le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Il p.c.t. è disciplinato da numerose disposizioni reperibili cliccando qui.
Gli iscritti operano nell'ambito del P.C.T. mediante redazione e deposito di atto telematico:
- per la redazione degli atti occorre utilizzare un programma di testo e quindi trasformare il file di testo in formato pdf testo, mentre per i documenti occorre
utilizzare uno scanner e salvare ogni file così ottenuto in formato pdf immagine;
- per la redazione della busta occorre utilizzare un redattore per accludere l'atto e i documenti già trasformati in formato pdf (di seguito il link al software
redattore di busta commissionato dalla Regione Toscana: download software);
- per il deposito della busta occorre accedere al sito pst.giustizia.it, selezionare l'ufficio giudiziario
competente e quindi inviare la busta all'indirizzo p.e.c., indicando nel campo "oggetto" la dicitura "DEPOSITO" seguita da una breve descrizione e
dal numero di r.g.
Per maggiori informazioni su tali attività sono consultabili le guide pubblicate dal C.N.F.-F.I.I.F. su Youtube alla pagina
youtube.com/user/FIIFCNF o sul sito www.pergliavvocati.it