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:: ALBO - PRATICA FORENSE

La sezione contiene informazioni sugli iscritti agli albi e ai registri, sulle iscrizioni, sulle cancellazioni, sui trasferimenti, sulle sospensioni, sulla pratica forense.

Disciplina della pratica forense
a) legislazione
la pratica forense è disciplinata dal Regolamento sul tirocinio forense (D.M. 70/16) e dal Regolamento sul tirocinio presso uffici giudiziari (D.M. 58/16).
Altre norme rilevanti, oltre all'ordinamento forense - art. 40-45 L. 247/2012 (consultabili nella sezione "Ordinamento forense" del sito) -, sono contenute nelle seguenti fonti:
1. D.P.R. 10/4/1990 n. 101
2. L. 18/7/2003 n. 180
3. D.Lgs. 27/1/1992 n. 115
4. D.M. 28/5/2003 n. 191
5. D.L. 21/6/2013 n. 69 (v. art. 73)
b) deontologia
la pratica forense è stata oggetto di svariati pareri emessi dalla Commissione consultiva del C.N.F. secondo cui:
- l'assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica forense dall'art. 6 del citato d.p.r. 101/90, deve svolgersi in termini diluiti nell'arco dell'intero semestre così da evidenziare continuità e assiduità nello svolgimento della pratica medesima;
- una deroga alla diluizione delle udienze nell'arco del semestre può essere ammessa solo allorchè sussistano motivate ragioni, meritevoli di considerazione;
- il controllo del consiglio dell'ordine sullo svolgimento della pratica deve essere sostanziale e non meramente formale, con la conseguente possibilità di rifiutare la convalida del semestre di pratica oggetto di verifica ove ne ricorrano i presupposti, come nel caso di accertamento dell'insufficienza della preparazione del praticante avvocato sia in materia civile sia in materia penale;
- lo svolgimento della pratica forense all'estero deve comprendere anche l'assistenza alle venti udienze semestrali, del che il dominus deve rilasciare attestazione;
- la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto con decreto ministeriale assolve interamente gli obblighi del praticante avvocato per uno degli anni di pratica forense, senza che perciò sia necessario l'assolvimento di obblighi ulteriori e quindi senza necessità di assistenza alle udienze, mentre il secondo anno di pratica forense dovrà svolgersi anche con l'assistenza alle udienze.
c) regolamento
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia ha adottato un regolamento per lo svolgimento della pratica forense; con l'Università degli studi di Genova, dipartimento di giurisprudenza, è inoltre addivenuto a una convenzione sul tirocinio anticipato.
d) patrocinio

i praticanti avvocati, nel periodo di svolgimento del tirocinio, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti (art. 41 comma 12 L. 247/12), purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, possono esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro; la delibera del consiglio dell'ordine ha carattere costitutivo (cfr. C.N.F., circolare 22/1/2007).
A chi abbia iniziato la pratica forense prima del 3 giugno 2016 continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 8 del D.L. n. 1578/1933 così come sostituito dall'art. 1 della legge 406/1985 e ciò in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 1, della legge 247/2012 (cfr. C.N.F., parere 24 giugno 2015 n. 54).
La richiesta di ammissione la patrocinio legale può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di ammissione la patrocinio legale

Iscrizione al registro dei praticanti avvocati
a) richiesta di iscrizione
la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti (in bollo) può essere proposta secondo i seguenti modelli:
1. modello di richiesta di iscrizione al registro dei praticanti avvocati
2. modello di richiesta di iscrizione anticipata al registro dei praticanti avvocati
b) modalità di iscrizione
alla richiesta di iscrizione devono essere allegati:
1. comunicazione di inizio della pratica forense del dominus;
2. euro 25 per spese di segreteria;
3. fotocopia del tesserino di assegnazione del codice fiscale;
4. fotocopia del documento di identità;
5. fotografia recente formato tessera.

Certificazione di compimento della pratica forense
a) richiesta di certificato
la richiesta di rilascio del certificato di compimento della pratica forense (in bollo) può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di certificato di compimento della pratica
b) modalità di certificazione
alla richiesta di certificato devono essere allegati:
1. libretto della pratica debitamente completato e vidimato sino al IV semestre;
2. marca amministrativa.
Si ricorda che il rilascio del certificato di compimento della pratica non comporta la cancellazione dal registro dei praticanti avvocato: il praticante avvocato che intenda essere cancellato a seguito della compiuta pratica deve farne espressa richiesta.

Partecipazione all'esame di abilitazione
a) domanda di partecipazione
la richiesta di partecipazione all'esame di abilitazione, disciplinata dall'art. 2 D.M. 48/2016, può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di iscrizione all'esame di abilitazione
A partire dall'esame 2012 è previsto l'utilizzo di una piattaforma web (v. istruzioni), come da missiva del presidente della corte d'appello di Genova.
b) modalità di partecipazione
la partecipazione all'esame di abilitazione è disciplinata dall'ordinamento della professione di avvocato e dall'art. 3 D.M. 48/2016 che ne regolano contenuto della prova, commissione, vigilanza, svolgimento, valutazione.
In caso di esito positivo, la richiesta di rilascio del certificato di abilitazione può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di certificato di abilitazione

Scuole
a) Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati
Dal 1999 opera presso il Consiglio Nazionale Forense il "Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati". 
Scopi e funzioni del Centro sono: 
a) contribuire allo sviluppo della cultura professionale dell'Avvocatura, mediante lo studio e la ricerca in tema di formazione e di aggiornamento degli avvocati;
b) promuovere e coordinare le scuole di formazione e le attività di aggiornamento;
c) approvare gli statuti ed i regolamenti delle scuole forensi;
d) determinare gli indirizzi funzionali e didattici delle singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla formazione ed all'aggiornamento.
e) vigilare sul funzionamento e sulla gestione delle scuole di formazione, nonchè sulle attività di aggiornamento.
b) Scuola di formazione forense di Genova
La Scuola di formazione forense di Genova è sorta in collaborazione con l'Associazione "Mauro De Andrè" e l'Università degli studi di Genova.
Ha sede presso Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, Palazzo di Giustizia, P.zza Portoria 1, 16121 Genova (Tel. 010566217, Fax 010565300).
c) Scuola forense della Provincia di Imperia
La Scuola forense della provincia di Imperia è sorta per volontà dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e di Sanremo nel dicembre 2005, a beneficio dei laureati in giurisprudenza iscritti alla pratica professionale presso gli Ordini di Imperia e di Sanremo ed anche presso Ordini diversi da quelli di Sanremo ed Imperia.
Scopi e funzioni della Scuola forense sono:
- l'organizzazione di corsi di durata biennale che si articoleranno in lezioni e correzioni delle prove scritte, da tenersi, possibilmente nel pomeriggio del venerdì, oltre le esercitazioni scritte da svolgersi il sabato mattina ed avrà per oggetto l'insegnamento teorico-pratico di tutte le materie dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, comprese la deontologia e la previdenza forense;
- l'organizzazione di corsi, giornate di studio, convegni scientifici ed ogni altra iniziativa di aggiornamento professionale a beneficio degli avvocati iscritti.
La segreteria della Scuola è istituita presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia con i medesimi orari di apertura al pubblico.
d) Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali di Genova
La Scuola di specializzazione universitaria di Genova è una scuola ad accesso limitato per laureati in giurisprudenza che aspirino a diventare magistrati, notai, avvocati.
Ha durata biennale, la frequenza è obbligatoria, sostituisce un anno di pratica.
e) Formazione teorico-pratica presso i tribunali, le corti di appello, t.a.r. e consiglio di stato
Il periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali, le corti di appello, i t.a.r. e il consiglio di stato è consentito ai più meritevoli laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 28 anni che intendano accedere alle professioni legali (articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
Lo stage non dà diritto a compenso alcuno, preclude lo svolgimento dell'attività professionale davanti all'ufficio giudiziario affidatario ma costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario se ha esito positivo.
Ha durata di diciotto mesi e il suo esito positivo sostituisce un anno di pratica. A norma dell'art. 5 comma 3 D.M. 70/2016 il praticante avvocato al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 dell'art. 73 d.l. 69/2013 per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.