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:: ALBO - PRATICA FORENSE

Giurisprudenza in materia di praticanti avvocati

Le incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 1578/1933 non si applicano anche ai praticanti avvocati non ammesso al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati (caso riguardante la cancellazione dal registro di un praticante avvocato che svolgeva l'attività di carabiniere). Cass. SS.UU. 26 novembre 2008 n. 28170

Il laureato in giurisprudenza iscritto nello speciale registro per la pratica forense ed ammesso, per un periodo non superiore a sei anni (ora cinque anni, n.d.r.), ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio legale, non potrà più, una volta decorso il periodo legale, esercitare detto patrocinio, ma non dovrà subire la cancellazione dal registro anzidetto, potendo, quindi, continuare a mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense. Cass. SS.UU. 30 giugno 2008 n. 17761

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 1794/42, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purchè strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicchè possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari. Cass. SS.UU. 19 febbraio 2007 n. 3740
Fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorchè quest'ultima abbia luogo non mediante conciliazione giudiziale, ma mediante negozio extraprocessuale, indipendentemente dalla sua rilevanza economica. Cass. SS.UU. 19 febbraio 2007 n. 3740

Il praticante avvocato abilitato all'esercizio della professione forense che ha assistito la parte nel giudizio di primo grado è legittimato a ricevere la notifica dell'atto di impugnazione anche se non è abilitato a rappresentare la parte nel giudizio di appello. Cass. Sez. Lav. 14 dicembre 2007 n. 26376