:: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Questa sottosezione del sito è stata realizzata in ottemperanza del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (art. 47 D.Lgs. 33/2013)
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in
carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.