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da
parte
di
uno
dei
propri
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado.
Sulle
spese
49
Ai
sensi
dell’art.
69,
n.
2,
del
regolamento
di
procedura,
la
parte
soccombente
è
condannata
alle
spese,
se
ne
è
stata
fatta
domanda.
Poiché
la
Commissione
ha
concluso
in
tal
senso,
la
Repubblica
italiana,
rimasta
soccombente,
deve
essere
condannata
alle
spese.
Per
questi
motivi,
la
Corte
(Terza
Sezione)
dichiara
e
statuisce:
1)
La
Repubblica
italiana,
–
escludendo
qualsiasi
responsabilità
dello
Stato
italiano
per
i
danni
arrecati
ai
singoli
a
seguito
di
una
violazione
del
diritto
dell’Unione
imputabile
a
un
organo
giurisdizionale
nazionale
di
ultimo
grado,
qualora
tale
violazione
risulti
da
interpretazione
di
norme
di
diritto
o
da
valutazione
di
fatti
e
prove
effettuate
dall’organo
giurisdizionale
medesimo,
e
–
limitando
tale
responsabilità
ai
soli
casi
di
dolo
o
colpa
grave,
ai
sensi
dell’art.
2,
commi
1
e
2,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sul
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell’esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
e
sulla
responsabilità
civile
dei
magistrati,
è
venuta
meno
agli
obblighi
ad
essa
incombenti
in
forza
del
principio
generale
di
responsabilità
degli
Stati
membri
per
violazione
del
diritto
dell’Unione
da
parte
di
uno
dei
propri
organi
giurisdizionali
di
ultimo
grado.
2)
La
Repubblica
italiana
è
condannata
alle
spese.
Così
deciso
e
pronunciato
a
Lussemburgo
il
24
novembre
2011
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