:: ORDINE - QUOTA ANNUALE
Le quote, una volta che siano determinate dal consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 29 commi 3-6 L. 247/2012 per far fronte alle spese di gestione e conseguire le finalità istituzionali, devono essere regolate dagli iscritti nel termine stabilito. Esse hanno natura di tassa poichè la legge riconosce al consiglio dell'ordine "una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente", cosicchè in caso di contestazioni competente a decidere è il giudice tributario (Cass. SS.UU., sent. 26/1/2011 n. 1782). In base all'art. 29 comma 6 L. 247/2012 "coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare". In base al comma 5 la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. La quota comprende un contributo annuale per le spese di gestione del C.N.F. la cui riscossione è disciplinata dal regolamento 3/2013.
Quota annuale per gli avvocati cassazionisti:
euro 270 N.B. Per il pagamento della quota dell'anno in corso si prega di controllare la propria posizione personale su Sfera con le relative istruzioni per l'effettuazione del pagamento.
Quota annuale per gli avvocati:
euro 235
Quota annuale per i praticanti patrocinatori legali:
euro 80
Quota annuale per i praticanti non patrocinatori legali:
euro 0
Regolamento per la riscossione del contributo C.N.F.