:: ORDINE - QUOTA ANNUALE
Le quote, una volta che siano determinate dal consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 29 commi 3-6 L. 247/2012 per far fronte alle spese di gestione e conseguire le finalità istituzionali, devono essere regolate dagli iscritti nel termine stabilito. Esse hanno natura di tassa poichè la legge riconosce al consiglio dell'ordine "una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente", cosicchè in caso di contestazioni competente a decidere è il giudice tributario (Cass. SS.UU., sent. 26/1/2011 n. 1782). In base all'art. 29 comma 6 L. 247/2012 "coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare". In base al comma 5 la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. La quota comprende un contributo annuale per le spese di gestione del C.N.F. la cui riscossione è disciplinata dal regolamento 3/2013.
N.B. Per il pagamento della quota dell'anno in corso si comunica l'avviso di pagamento con le istruzioni per l'effettuazione del pagamento.
Quota annuale per gli avvocati cassazionisti:
euro 235
Quota annuale per gli avvocati:
euro 210
Quota annuale per i praticanti patrocinatori legali:
euro 65
Quota annuale per i praticanti non patrocinatori legali:
euro 0
Regolamento per la riscossione del contributo C.N.F.